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Tribunale di Bologna > Giustificato motivo oggettivo
Data: 23/12/2003
Giudice: Dallacasa
Tipo Provvedimento: Ordinanza
Numero Provvedimento: -
Parti: CIM SpA / Staffieri
LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO – SITUAZIONE DEL GRUPPO D’IMPRESA – RILEVANZA


Un Quadro che svolgeva mansioni di responsabile acquisti di un’azienda veniva licenziato per preteso giustificato motivo oggettivo, in quanto si sarebbe resa necessaria la soppressione del suo posto a seguito di una radicale contrazione del fatturato dell’unità locale in cui era impiegato, con conseguente necessità di ristrutturare l’intera attività del ramo d’azienda, con ridistribuzione dei suoi compiti residui agli altri dipendenti. Proponeva ricorso ex art. 700 c.p.c. avanti al Giudice del lavoro di Bologna chiedendo ed ottenendo la reintegrazione nel suo posto di lavoro: risultava infatti dal procedimento sommario che la società aveva effettuato, più o meno contemporaneamente al licenziamento, altre assunzioni, ed inoltre non era stata fornita dal datore di lavoro la prova specifica dell’esistenza di un calo di ordinativi. L’ordinanza veniva reclamata dalla società, ed in quella in sede il Collegio, nel confermare l’ordine di reintegra, aggiungeva una interessante motivazione con riferimento al Gruppo d’impresa. Osservava infatti il Tribunale che nel contratto di lavoro del dipendente licenziato la società datrice si riservava la facoltà di “trasferire” il lavoratore anche presso altre società del gruppo. Dopo aver rilevato che “la figura del trasferimento è qui tecnicamente non corretta, poiché di trasferimento si può parlare solo in presenza di un medesimo datore di lavoro, e non per il caso di passaggio da un datore ad un altro” il Collegio osserva che “quale che si il valore da assegnare a questa pattuizione, essa segna certamente la deduzione nel contratto di lavoro di un interesse di gruppo”. Se dunque l’interesse del datore è stato nel contratto contemplato non solo in funzione della diretta prestazione delle energie lavorative ma anche, indirettamente, in funzione della prestazione delle medesime energie ad altra società del gruppo, sembra conforme a buona fede e all’economia del contratto che la prova dell’impossibilità di una diversa collocazione del lavoratore sia data non solo con riferimento alla società reclamante ma all’intero gruppo. E, nel caso concreto, il giorno prima del licenziamento il legale rappresentante della società datrice aveva rilasciato un quotidiano locale un’intervista che magnificava lo stato di salute non solo della società stessa, ma dello stesso gruppo…